La pubblicazione del Libro Bianco sulla Sicurezza alimentare
del 12 gennaio 2000 ha segnato l'inizio della revisione
di tutta la legislazione europea nel settore alimentare,
raccogliendo in modo costruttivo l'insicurezza ed il timore
diffuso tra i consumatori a causa degli scandali che avevano
investito il comparto.
Dal 1º gennaio 2005 è diventata obbligatoria
per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea l'applicazione
del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
n.178/2002 che stabilisce i principi, i requisiti generali
della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità
alimentare. Esso è l'espressione degli intenti
più generali del Libro Bianco disciplinando tutte
le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione
degli alimenti e dei mangimi e riportando concetti chiave
tra i quali acquisire fiducia dei consumatori e controparti
commerciali nei processi decisionali su cui si basa la
legislazione alimentare.
Il Regolamento introduce per la prima volta in campo legislativo
il concetto di rintracciabilità, da applicare ai
fini igienico sanitari, definita come possibilità
di ricostruire e seguire il processo di un alimento, mangime,
animale destinato alla produzione alimentare o sostanza
che entra a far parte di un alimento o mangime attraverso
tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.
Gli operatori devono pertanto individuare chi abbia fornito
loro un alimento o mangime e produrre sistemi e procedure
per individuare le imprese alle quali hanno fornito i
loro prodotti, etichettatura o identificazione per agevolare
la rintracciabilità.
A livello volontario nell'ambito della Commissione "Alimenti
e bevande", nel 2000 il gruppo di lavoro UNI "Rintracciabilità
di filiera" ha iniziato a discutere su un documento
relativo ai principi generali per la definizione di un
sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari.
Rappresentanti di associazioni di Federalimentare, Università,
grande distribuzione, ristorazione collettiva, laboratori
pubblici e privati, istituti di certificazione, industrie
alimentari, istituti di ricerca hanno messo a disposizione
la loro esperienza per rispondere alla loro esigenza di
mettere a punto una norma ufficialmente riconosciuta che
definisse i principi e specificasse i requisiti per l'attuazione
di un sistema di rintracciabilità di filiera in
tutti i casi in cui si volesse documentare la storia di
un prodotto e individuare le specifiche responsabilità
attraverso l'identificazione e la registrazione dei flussi
materiali e delle organizzazioni che contribuiscono alla
formazione, commercializzazione e fornitura di un prodotto
agroalimentare.
Il risultato è la norma UNI 10939 "Sistema
di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari
- Principi generali per la progettazione e l'attuazione",
che non impone l'uniformità dei sistemi di rintracciabilità
di filiera perché associa il termine "rintracciabilità
di filiera" al/i prodotto/i o a al/i componente/i
rilevante/i. Essa sancisce la sovranità dei soggetti
che partecipano alla filiera lasciando alle parti la definizione
dell'ampiezza (cioè del principio e della fine
della filiera) e della profondità (cioè
del numero di prodotti e di componenti) della filiera
agroalimentare, in quanto la progettazione e l'attuazione
di un sistema di rintracciabilità di filiera sono
diversi a seconda del prodotto per il quale si intende
definire la filiera documentata.
Inoltre, la norma presuppone la diversificazione degli
obiettivi della rintracciabilità. Questi infatti
possono essere la sicurezza igienica, l'origine geografica
di uno o più ingredienti, le caratteristiche nutrizionali
di uno o più ingredienti, la provenienza da materiale
OGM etc.
In questa logica, per realizzare un sistema di rintracciabilità
di filiera, la norma prevede la condivisione, da parte
delle singole organizzazioni, di aspetti quali la definizione
del/i prodotto/i o del/i componente/i rilevante/i; le
organizzazioni ed i flussi materiali coinvolti; le modalità
di registrazione dei flussi materiali e di separazione
del prodotto per quanto necessario.
La norma UNI 10939 è complementare al Regolamento
(CE) n.178/2002. Questo infatti risponde alla domanda
"che cosa si deve fare" ed ha come obiettivo
l'igiene; la norma UNI risponde alla domanda "come"
costruire un sistema di rintracciabilità, estendendo
gli obiettivi della rintracciabilità a quelli decisi
dai soggetti della filiera specifica.
Pur non comparendo il suo riferimento esplicitamente sulle
etichette, la norma UNI 10939 è riconosciuta quale
agile strumento dalla grande distribuzione organizzata
per redigere i capitolati interni dei prodotti a filiera
rintracciata, che tutti noi troviamo sempre più
spesso nei supermercati; per garantire l'origine dei prodotti
ottenuti secondo i Regolamenti Comunitari di denominazione
di origine quali DOP, IGP; da alcune industrie alimentari
per dare un'informazione chiara al consumatore sull'origine
geografica o da materiale non OGM della materia prima
con cui si realizza il prodotto; dagli Enti di Certificazione
coinvolti nel settore agroalimentare, che ne fanno menzione
nel loro certificato.
Per ampliare il più possibile il livello di discussione
e di applicazione di questo argomento, la Commissione
"Alimenti e bevande" ha deciso di presentare
la norma UNI 10939 "Sistema di rintracciabilità
nelle filiere agroalimentari - Principi generali per la
progettazione e l'attuazione" a livello mondiale
nell'ISO/TC 34 "Food products". L'Italia segue
direttamente questa attività gestendo la segreteria
dell'ISO/TC 34/WG 9 "Traceability" e sta partecipando
con tre esperti che rappresentano UNI nelle riunioni in
ambito internazionale. USA, Giappone, Canada, Argentina,India,
Tailandia, Francia, Germania, Danimarca, Polonia sono
i paesi che seguono i lavori.
Il documento che si sta delineando prevede innanzitutto
un allineamento terminologico con il riferimento alla
ISO 9000:2000 ed una coerenza con la norma ISO 22000 "Food
Safety management systems" per gli aspetti dei sistemi
di gestione della sicurezza alimentare. Il campo di applicazione
fa riferimento esplicito ai mangimi. La norma internazionale
apporta modifiche nella struttura con l'aggiunta di un
punto sui principi applicabili alla rintracciabilità
della filiera agroalimentare e di un punto che descrive
gli elementi di un sistema di rintracciabilità
di filiera agroalimentare. A questi due nuovi punti segue
la guida per la progettazione e lo sviluppo di un sistema
di rintracciabilità di filiera.
Il legislatore, che ha l'esigenza di garantire la sicurezza
igienico-sanitaria degli alimenti, può avvalersi
anche degli strumenti volontari per conoscere lo stato
dell'arte delle diverse componenti. In tal senso, UNI
auspica una sempre più stretta interazione e collaborazione
tra l'ambito cogente e volontario per rendere un servizio
a tutti gli operatori attraverso l'emanazione di documenti
che riflettano il confronto tra mentalità, esperienze
e competenze.
Questa aspettativa ha trovato riscontro nella "CEN
Food Strategy", avviata nel corso del 2002 e 2003,
con la quale il Comitato Europeo di Normazione (CEN) ha
individuato nell'alimentare uno dei settori di massimo
interesse normativo ed ha costituito una rete di collaborazione
tra Commissione Europea, Autorità Alimentare, Codex
Alimentarius ed ISO e concordato un programma di lavoro
sulla base degli interessi espressi dagli Enti Nazionali
di Normazione, tra i quali anche UNI.
La rintracciabilità è diventato uno degli
argomenti della CEN Food Strategy e pertanto la norma
ISO sarà recepita anche dal CEN come norma EN.
Questo significa che, come avviene obbligatoriamente per
tutte le norme EN, la norma UNI 10939 sarà ritirata
e sostituita con la EN ISO corrispondente. Dato il suo
carattere di trasversalità degli obiettivi e di
complementarietà con la legislazione Comunitaria
in materia, il legislatore Comunitario potrà decidere
se farne riferimento in qualche Regolamento rendendone
così obbligatoria l'applicazione.